Dispersi e Scomparsi. Cosa dicono le normative.

Spesso mi imbatto durante i Webinar o nel normale interloquire con chi fa attività di Protezione Civile, in mancanza di conoscenze normative nell'ambito dell'attività che si svolge.

E' ben chiara la differenza tra Disperso e Scomparso, sia dal punto di vista giurisdizionale che procedurale, come indicato dalla Circolare del 15 Gennaio 2021 redatta dal Commissario Straordinario per le persone scomparse, che ne è documento di riferimento.

Fare formazione, oggi, comprende conoscere e studiare le normative di riferimento e soprattutto approfondire le conoscenze dei discenti, al fine di rendere la formazione teorica parte integrante del percorso di ogni singolo specialista.

In questa circolare si fa riferimento alla revisione dei Piani Provinciali per la Ricerca delle Persone Scomparse.

La ricerca delle persone scomparse è regolata dall’art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2012 n. 203 e prevede che “l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio.”

La ricerca degli scomparsi, dunque, deve essere attivata esclusivamente per le persone per le quali è stata presentata una denuncia di scomparsa ai sensi della citata legge 203/2012.

Pertanto tale attività non rientra nell'ambito di applicazione dei Piani Provinciali di Protezione Civile, seppur citati (vedi sopra), in quanto eventuale risorsa a disposizione per concorrere alla ricerche.

"Dalla definizione di persone scomparse va tenuta, inoltre, distinta quella relativa ai dispersi,con cui si individuano tutte quelle situazioni nelle quali la ricerca della persona è localizzata in un’area determinata a seguito di un evento accidentale, idoneo a porre in pericolo la vita umana (cfr. la Circolare del 6 marzo 2014 del Commissario straordinario per le persone scomparse e la Circolare del 16 maggio 2016 del Capo Dipartimento della protezione civile e, in particolare, le competenze attribuite ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 74 del 2001 e successive modifiche)."

Com’è noto, infatti, alle attività di ricerca di persone a seguito di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, come declinate dalle lettere a),b) e c) dell’art. art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018, che ha sostituito l’art. 2 della legge 225/1992, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Normativa di Riferimento per le Attività di Protezione Civile).

Il documento richiama l’attenzione ad adeguare il piano provinciale alle disposizioni della legge 203/2012, eliminando ogni eventuale riferimento alle persone disperse quali, a titolo meramente esemplificativo: escursionisti, alpinisti, speleologi,
cercatori di funghi, boscaioli, pastori, e altri, per i quali risulti definita un’area di ricerca.

Francesco Piliego

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